
Hai gareggiato all’estero per anni, hai la residenza fiscale fuori dall’Italia, e ora stai valutando di rientrare. Oppure hai vissuto sempre qui, e stai considerando di trasferirti stabilmente altrove per motivi sportivi o personali.
In entrambi i casi, la domanda che mi arriva più spesso è sempre la stessa: “cosa succede alle mie tasse?”. La risposta dipende da una serie di variabili che cambiano i calcoli in modo radicale, e negli ultimi due anni alcune regole fondamentali sono state riscritte. Ti spiego cosa verifico io quando lavoro questi casi.
Sono Angela Amato, Dottore Commercialista specializzata in Business OnLine e Fiscalità Internazionale sin dal 2008. Amo rendere la complessa normativa fiscale semplice e pratica per l’imprenditore digitale, così che possa concentrarsi sul far crescere il proprio business senza ansie o timori. Aiuto imprenditori digitali e aziende a costruire attività online scalabili, sicure e fiscali sostenibili. Se desideri evitare errori, crescere in modo strutturato e ottenere risultati concreti, sei nel posto giusto
Prima di tutto: capire da dove parti e dove vai
Questo articolo è il secondo di una coppia. Nel primo, Tassazione degli sportivi che lavorano all’estero: come non pagare le tasse due volte, ho spiegato come funziona la tassazione per lo sportivo già residente in Italia che produce redditi in altri Paesi, con tutte le implicazioni della world wide taxation, dell’art. 17 del Modello OCSE e del credito per imposte estere. Se sei in quella situazione, ti consiglio di leggerlo prima di proseguire qui.
In questo articolo mi occupo invece di chi cambia residenza fiscale:
- o perché rientra in Italia dopo anni di attività sportiva all’estero,
- oppure perché lascia l’Italia per trasferirsi in un altro Paese.
Sono due movimenti diversi, con regole diverse, e spesso con vantaggi fiscali significativi a disposizione, se sai come usarli.
La base normativa: due strumenti principali
I riferimenti normativi fondamentali sono due.
Il primo è il regime degli impatriati sportivi, disciplinato originariamente dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, poi modificato in modo significativo dalla Legge n. 51/2022 (di conversione del D.L. n. 21/2022). Questo regime permette a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia di tassare solo una quota ridotta del reddito da lavoro prodotto nel territorio nazionale. Per gli sportivi professionisti, il legislatore ha costruito nel tempo una disciplina specifica, con requisiti più selettivi rispetto alla platea generale dei lavoratori.
Il secondo è il regime dei neo-domiciliati, disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR. Qui il meccanismo è diverso: chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dopo almeno nove anni all’estero può optare per una flat tax forfettaria sui redditi di fonte estera, in luogo dell’IRPEF ordinaria su quei redditi. La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha innalzato l’imposta sostitutiva da 200.000 a 300.000 euro annui per i trasferimenti di residenza avvenuti dal 1° gennaio 2026. Importo elevato, ma che per gli sportivi con strutture reddituali internazionali molto ricche può rappresentare un risparmio netto enorme.
Infine, il D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport) resta il riferimento normativo per la qualificazione del lavoro sportivo in Italia, con le sue soglie di esenzione e le sue regole di tassazione per i compensi dilettantistici.
Il regime impatriati sportivi: cosa dice la norma oggi
Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 51/2022, il regime impatriati è diventato più selettivo per gli sportivi professionisti. I requisiti principali sono:
- Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
- Impegnarsi a risiedere in Italia per almeno quattro anni successivi al rientro.
- Svolgere l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
- Avere un’elevata qualificazione o specializzazione (criterio che per gli sportivi professionisti viene interpretato in senso più restrittivo rispetto alle versioni precedenti della norma).
Un punto che genera molta confusione: l’iscrizione all’AIRE non è più il criterio determinante. I cittadini italiani non iscritti all’AIRE possono accedere al regime, a condizione che dimostrino di aver avuto la residenza fiscale all’estero in un Paese che ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, per il periodo minimo richiesto. La prova si regge sulla certificazione di residenza fiscale estera rilasciata dall’autorità fiscale dello Stato estero di residenza.
Interpello AdE n. 14/2025 e Consulenza giuridica 956-13/2024: cosa chiarisce la prassi
Ricordo sempre che gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate non hanno valore erga omnes, non è legge: non vincolano le situazioni diverse da quella esaminata, e ogni caso va valutato in modo autonomo. Tuttavia, come bussola operativa, la risposta n. 14/2025 e la Consulenza giuridica n. 956-13/2024 per il CONI forniscono indicazioni utili su alcune questioni rimaste a lungo incerte, in particolare sul cumulo tra le agevolazioni della Riforma dello Sport e il regime forfettario. La conferma che i 15.000 euro di esenzione si applicano anche ai forfettari è una notizia concreta che cambia i calcoli per molti sportivi dilettanti che operano anche con piccole attività in Italia.
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Il caso pratico: la nuotatrice rientrata dall’Estero senza pianificazione
Qualche anno fa mi ha contattato una nuotatrice agonista che aveva trascorso cinque anni in Australia e tre in Spagna, gareggiando a livello internazionale. Al momento del rientro in Italia, non aveva pianificato nulla sotto il profilo fiscale. Era tornata, aveva firmato un contratto con una società sportiva italiana, e solo dopo aveva scoperto che esisteva un regime impatriati pensato esattamente per situazioni come la sua.
La trappola, in questo caso, era stata doppia. Prima: non aveva documentato adeguatamente gli anni di residenza estera, aveva mantenuto un conto bancario italiano attivo, la famiglia era rimasta in Italia, e il Fisco avrebbe potuto contestare la residenza estera. Seconda: aveva firmato il contratto con la società sportiva senza aver ancora presentato domanda di trasferimento della residenza, rendendo tecnicamente più fragile la posizione.
Abbiamo ricostruito la documentazione della residenza spagnola (l’ultima prima del rientro), raccogliendo le certificazioni fiscali spagnole, i contratti di locazione, i movimenti bancari, le utenze. Era tutto lì, disperso. Una volta organizzato, il regime impatriati era applicabile, e il risparmio fiscale nei quattro anni di durata del regime è stato rilevante.
Il regime impatriati si pianifica prima del rientro, non dopo. E la documentazione della residenza estera si costruisce durante il periodo all’estero, non quando stai già facendo le valigie.
I rischi specifici per chi si trasferisce all’estero
Il trasferimento della residenza fiscale all’estero non è un atto semplice, specialmente per gli sportivi. I profili di rischio più frequenti che gestisco:
La residenza contestata dall’Agenzia. Con il D.Lgs. n. 209/2023 e i chiarimenti della Circolare 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia può contestare la residenza estera anche se sei iscritto all’AIRE, se il domicilio ò inteso come centro delle relazioni personali e familiari, rimane in Italia. Per uno sportivo che gareggia spesso in Italia, che ha la famiglia qui, che gestisce qui i suoi investimenti, la contestazione è concretamente possibile.
Le sanzioni AIRE. La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto sanzioni da 200 a 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE per chi risiede effettivamente all’estero. Non è una cifra devastante di per sé, ma è il segnale che il legislatore sta inasprendo il controllo su questo fronte.
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Il mio metodo: le variabili che verifico sempre in questi casi
Ogni volta che seguo uno sportivo che cambia residenza, in entrata o in uscita dall’Italia, costruisco un’analisi su quattro assi.
Primo asse: la storia della residenza. Quanti anni all’estero? In quali Paesi? La residenza è documentabile in modo solido? Iscrizione anagrafica locale, contratti di locazione, utenze, banca, medico di base: ogni elemento contribuisce a rendere la posizione difendibile.
Secondo asse: la struttura del reddito. Qual è il rapporto tra redditi prodotti in Italia e redditi prodotti all’estero? Quanto pesa lo sfruttamento dei diritti d’immagine? Ci sono strutture interposte (agente, società di management, società estera)? La scelta tra regime impatriati e art. 24-bis può cambiare profondamente a seconda di questa composizione.
Terzo asse: il timing. Il regime impatriati si attiva con il trasferimento della residenza. Il contratto sportivo deve idealmente essere firmato dopo il trasferimento formale. Qualsiasi inversione temporale indebolisce la posizione e, nei casi più critici, può precludere l’accesso al beneficio.
Quarto asse: la sostenibilità nel tempo. Quattro anni sono il periodo minimo di residenza in Italia per il regime impatriati nella versione base. Poi ci sono proroghe disponibili al verificarsi di certe condizioni. Il piano fiscale deve guardare all’intero arco temporale, non solo al primo anno.
Novità normativa 2026: la flat tax sale a 300.000 euro
Come anticipato, la Legge di Bilancio 2026 ha innalzato l’imposta sostitutiva del regime neo-domiciliati da 200.000 a 300.000 euro annui per i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. Chi aveva trasferito la residenza civilistica entro il 31 dicembre 2025 continua ad applicare la misura di 200.000 euro. La distinzione è rilevante nella pratica: per gli sportivi con strutture reddituali internazionali di grandi dimensioni, la convenienza del regime art. 24-bis va ricalcolata alla luce del nuovo importo. Non è detto che sia sempre il regime più conveniente, anche per chi ha redditi esteri molto alti: dipende dalla composizione del portafoglio reddituale e dalla presenza di convenzioni bilaterali favorevoli.
Una novità anche sul fronte AIRE: la Legge n. 11/2026 ha introdotto aggiornamenti sulle procedure di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Per chi si trasferisce, è fondamentale verificare i nuovi termini e adempimenti.
La flat tax art. 24-bis e le partecipazioni qualificate. Chi sceglie il regime neo-domiciliati deve sapere che le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione restano tassate in modo ordinario, non sono coperte dalla flat tax. Per gli sportivi che detengono partecipazioni in veicoli esteri, come società di management o società di diritti d’immagine, è un aspetto da valutare con attenzione prima di optare per il regime.
Conclusione: il consiglio che fa la differenza
Ne ho visti tanti di sportivi che si sono mossi senza pianificazione, convinti che bastasse trasferire la residenza o che il commercialista avrebbe “sistemato tutto dopo”. Il punto che mi preme sottolineare è questo: nel caso degli sportivi, i controlli fiscali internazionali sono più frequenti di quanto si pensi, e l’Agenzia delle Entrate è esplicitamente consapevole che gli sportivi rientrano tra le categorie più esposte alle verifiche sulla residenza fiscale.
Il consiglio che nessuno ti dà, e che io do sempre come primo passo: costruisci la tua posizione fiscale internazionale come se dovessi difenderla davanti al Fisco dal giorno uno. Non dal momento in cui arriva un accertamento. Perché quando arriva, è tardi per costruire la documentazione. Si può solo difendersi con quello che si ha.
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