
Se sei uno sportivo professionista residente in Italia e gareggi, alleni o presti la tua attività anche all’estero, probabilmente stai affrontando una situazione che si ripete ogni anno: vieni tassato due volte.
Vieni tassato nel Paese in cui hai gareggiato, torni in Italia, e poi ti ritrovi a dover dichiarare quegli stessi redditi anche qui. Doppia tassazione. Due Paesi che vogliono la loro fetta dello stesso compenso. È legale? Sì. È inevitabile? No, non sempre. E soprattutto, ci sono strumenti precisi per limitare il danno, o eliminarlo del tutto, se sai come muoverti.
Sono Angela Amato, Dottore Commercialista specializzata in Business OnLine e Fiscalità Internazionale sin dal 2008. Amo rendere la complessa normativa fiscale semplice e pratica per l’imprenditore digitale, così che possa concentrarsi sul far crescere il proprio business senza ansie o timori. Aiuto imprenditori digitali e aziende a costruire attività online scalabili, sicure e fiscali sostenibili. Se desideri evitare errori, crescere in modo strutturato e ottenere risultati concreti, sei nel posto giusto
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La base normativa: da dove parte tutto
Il punto di partenza è l’articolo 3 del TUIR, che sancisce il principio della world wide taxation: se sei fiscalmente residente in Italia, dichiari in Italia tutti i redditi che hai prodotto nel mondo, senza eccezioni di fonte geografica. Non importa se hai gareggiato a Londra, a Dubai o a New York: quei compensi entrano nella tua base imponibile IRPEF italiana.
Parallelo a questo, l’articolo 23 del TUIR stabilisce quando un reddito prodotto da un non residente è considerato di fonte italiana, ovvero tassabile in Italia anche per chi non ci vive.
Per gli sportivi che operano in più Paesi, però, la norma interna da sola non basta. Entrano in gioco le Convenzioni contro le doppie imposizioni, trattati bilaterali stipulati dall’Italia con oltre 100 Paesi sulla base del Modello OCSE. Sono queste convenzioni che stabiliscono, Paese per Paese, come viene diviso il potere impositivo sui tuoi redditi.
La norma chiave è l’articolo 17 del Modello OCSE, che detta regole specifiche per artisti e sportivi, derogando agli articoli 7 (redditi d’impresa) e 15 (lavoro dipendente) dello stesso modello. Recentemente, con gli aggiornamenti al Commentario OCSE del 2025, l’ambito applicativo dell’art. 17 è stato ulteriormente circoscritto: si applica solo a chi svolge un’attività con una componente pubblica o performativa, restando esclusi i ruoli puramente tecnici o di management sportivo.
La Legge n. 91/1981 disciplina il lavoro sportivo professionistico in Italia, mentre il D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023) ha ridefinito l’intero impianto del lavoro sportivo, sia professionistico che dilettantistico.
Come funziona l’art. 17 OCSE: potestà impositiva concorrente
La particolarità dell’art. 17 è che non prevede esclusività. Significa che sia il Paese in cui hai gareggiato (Stato della fonte) sia l’Italia (Stato di residenza) possono tassare quel compenso. Non è un errore del sistema, è una scelta deliberata del legislatore internazionale per evitare che le prestazioni sportive, spesso brevissime, sfuggano alla tassazione dello Stato in cui sono state eseguite.
Ecco come funziona nella pratica:
- Gareggi in Francia e percepisci un premio. La Francia applica una ritenuta alla fonte secondo la propria normativa interna.
- Torni in Italia. Quel compenso deve essere dichiarato nell’IRPEF italiana, perché sei residente qui.
- La Convenzione Italia-Francia ti consente di recuperare, attraverso il credito per imposte estere ex art. 165 del TUIR, le imposte già pagate in Francia, fino a concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente al reddito estero.
Il rimborso non automatico. È un meccanismo che va attivato correttamente in dichiarazione, con la documentazione giusta.
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Il caso pratico: il tennista che non sapeva del credito d’imposta
Qualche anno fa mi ha contattato uno sportivo, tennista professionista, che partecipava a tornei in tutta Europa e in alcuni Paesi extraeuropei. Fatturava compensi complessivi intorno ai 120.000 euro l’anno, di cui circa il 40% prodotto fuori dall’Italia. Aveva un commercialista tradizionale che non aveva mai gestito redditi di fonte estera per sportivi.
Problema: nessuno gli aveva spiegato che i Paesi in cui aveva gareggiato avevano applicato ritenute alla fonte, alcune al 15%, altre al 20%, su quei compensi. I documenti di pagamento erano stati incassati, le ritenute subite, ma in Italia nessuno aveva mai inserito il credito per le imposte estere nella dichiarazione. In sostanza, per tre anni aveva pagato le imposte due volte sullo stesso reddito.
La trappola più insidiosa? I compensi erano stati erogati a volte attraverso il gestore del torneo, a volte attraverso la sua società di management. In un caso, il pagamento era arrivato a una piccola società estera riconducibile al suo agente, la classica “star company”. In questa configurazione, l’art. 17 del Modello OCSE prevede che il potere impositivo possa spostarsi sull’interposto: se il reddito dello sportivo viene pagato a una società, ma quella società è riconducibile allo sportivo stesso, lo Stato della fonte può comunque esercitare la propria potestà impositiva come se il pagamento fosse stato fatto direttamente all’atleta.
Abbiamo lavorato per recuperare quanto possibile attraverso dichiarazioni integrative e documentazione delle ritenute subite. Non tutto era recuperabile, ma il risparmio è stato significativo.
Il principio di base, tassazione mondiale e credito per le imposte pagate all’estero, vale per qualunque professionista con redditi transnazionali: lo spiego più in generale nel mio articolo su redditi esteri e dichiarazione in Italia.
I rischi reali che nessuno ti racconta
La doppia tassazione non risolta è il rischio più ovvio, ma non è l’unico. Eccone altri che vedo con frequenza.
AIRE: l’omissione che costa cara. Con la Legge di Bilancio 2024 è stato introdotto un regime sanzionatorio per chi si trasferisce all’estero per lunghi periodi senza iscriversi all’AIRE. La sanzione va da 200 a 1.000 euro per ogni anno in cui persiste l’omissione. Per uno sportivo che trascorre molti mesi all’anno fuori dall’Italia senza una residenza fiscale straniera formalizzata, il rischio di contestazione sulla residenza fiscale è concreto.
Il richiamo della residenza italiana. Con il D.Lgs. n. 209/2023 (riforma della fiscalità internazionale) e i chiarimenti della Circolare 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia ha ridefinito il concetto di domicilio fiscale come il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari. Se la tua famiglia è in Italia, se qui hai casa, medico, banca e la maggior parte dei tuoi legami, l’Agenzia può contestare la residenza estera anche se formalmente sei iscritto all’AIRE.
Le withholding tax non documentate. In molti Paesi extraeuropei, la ritenuta alla fonte viene applicata senza che l’atleta riceva un documento fiscale chiaro. Se non hai la documentazione della ritenuta subita, non puoi portarla in detrazione in Italia.
I compensi all’agente tassabili anche su di te. Le somme corrisposte dalla società sportiva al tuo procuratore in occasione della stipula del contratto sono assoggettabili a tassazione IRPEF in capo a te. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate: le commissioni d’agenzia a tuo favore rientrano nella tua base imponibile.
Il mio metodo: cosa verifico sempre prima di fare la dichiarazione
Quando seguo uno sportivo con redditi internazionali, il mio processo di analisi parte da alcune domande fondamentali.
Prima di tutto: quali Paesi sono coinvolti e ci sono convenzioni con l’Italia? Non tutti i Paesi hanno stipulato una convenzione. In assenza di trattato, si applica il solo art. 165 del TUIR, che tutela meno e richiede verifiche più accurata.
Secondo: come è strutturato il pagamento? Il compenso arriva direttamente allo sportivo, alla società sportiva italiana, a un agente, a una società di management? La struttura del flusso di pagamento cambia tutto ai fini dell’applicazione dell’art. 17 OCSE.
Terzo: la ritenuta è stata applicata correttamente nel Paese estero? Se il Paese della fonte ha applicato una ritenuta superiore a quella prevista dalla convenzione bilaterale, lo sportivo può chiedere il rimborso dell’eccedenza all’autorità fiscale estera. Una procedura complessa, ma spesso conveniente.
Quarto: il reddito estero è classificato correttamente nel quadro RL o RC della dichiarazione? La corretta classificazione determina il calcolo del credito d’imposta. Un errore di classificazione significa credito calcolato male, e quindi doppia imposizione residua non necessaria.
Ti segnalo anche un tema che approfondisco nell’articolo collegato a questo: se invece stai pensando di trasferirti all’estero o di rientrare in Italia come sportivo, i meccanismi fiscali cambiano radicalmente rispetto a quanto ho descritto qui. Ho analizzato nel dettaglio il regime degli impatriati sportivi e la flat tax art. 24-bis TUIR nell’articolo Sportivo che rientra in Italia o si trasferisce all’estero: quale regime fiscale conviene nel 2026.
Se stai valutando di trasferire la residenza fiscale in Italia, il passo successivo è capire se puoi accedere al regime impatriati: ho scritto una guida dedicata su quale regime fiscale conviene allo sportivo che rientra in Italia
Novità 2025-2026: cosa è cambiato
Gli aggiornamenti al Commentario OCSE del 2025 hanno circoscritto ulteriormente l’ambito dell’art. 17: la deroga alle regole generali si applica solo a chi svolge un’attività con una componente pubblica o performativa. Allenatori tecnici con ruoli puramente organizzativi, manager sportivi e figure di supporto che non hanno una funzione performativa diretta potrebbero essere esclusi dall’art. 17 e ricadere sotto le regole generali degli articoli 7 o 15 del Modello OCSE, con potenziali vantaggi o svantaggi a seconda della struttura del reddito.
Dal lato interno, il D.Lgs. 36/2021 e i chiarimenti dell’Agenzia con la risposta n. 14/2025 e la Consulenza giuridica n. 956-13/2024 per il CONI hanno fatto chiarezza su aspetti che per anni avevano generato incertezza: anche gli sportivi in regime forfettario beneficiano dell’esenzione dei primi 15.000 euro di compensi sportivi dilettantistici dalla base imponibile, pur dovendo conteggiarli integralmente ai fini del limite di 85.000 euro per la permanenza nel regime. Un dettaglio apparentemente tecnico che nei fatti cambia il carico fiscale in modo significativo.
Conclusione: il consiglio che nessuno ti dà
La maggior parte degli sportivi che mi contatta pensa che il problema fiscale internazionale riguardi solo i grandi nomi, quelli con i contratti multimilionari. Non è così. Già con compensi di 30.000-40.000 euro di fonte estera, il mancato utilizzo del credito per imposte estere o la gestione sbagliata delle ritenute può costare 5.000-8.000 euro l’anno di tasse pagate inutilmente.
Il consiglio che do sempre, e che nessuno anticipa, è questo: tieni un archivio preciso di ogni prestazione svolta all’estero, con la data, il Paese, il compenso lordo, la ritenuta applicata e il documento che certifica il pagamento. Non aspettare aprile per raccogliere questa documentazione. Lo sportivo che arriva da me con quell’archivio documentale completo risolve il problema in metà tempo e con la metà delle complicazioni.
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