Commercio elettronico ed i suoi adempimenti fiscali e normativi

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Commercio elettronico: ti spiego quali sono gli adempimenti normativi che dovrai seguire per poter avviare il tuo negozio online 

Il commercio elettronico o meglio conosciuto come E-commerce, è caratterizzato dallo lo svolgimento di un’attività commerciale effettuata per via elettronica. Questa è una definizione che si trae da diverse direttive comunitarie ma ad oggi non esiste ancora una definizione di natura giuridica.
Per poter svolgere il commercio elettronico dovrai tener presente il rispetto delle norme e degli obblighi amministrativi che lo Stato Italiano può imporre nel settore economico in cui vorrai operare e di nient’altro, dato che per tale attività non viene richiesta una preventiva autorizzazione.
L’attività di commercio elettronico, alla pari del tradizionale commercio off-line, è soggetta ad adempimenti di natura formale, deve essere svolta in maniera professionale ed abituale, cioè non occasionalmente, e deve prevedere l’acquisto di prodotti e/o servizi finalizzato poi alla successiva rivendita.

Per farti un esempio, la vendita sporadica di alcuni oggetti usati non è soggetta alle norme in materia di commercio in quanto saltuaria ed occasionale.

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Quali sono i passi che devi fare per poter vendere on line?

Per prima cosa bisogna stabilire la tipologia di attività da avviare e di conseguenza verificare se per la stessa hai bisogno di qualche licenza o concessione preliminare.

Fatto ciò, procederai all’apertura della partita iva, all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps ed ad aprire una posizione Inail ma solo in caso in cui prevedi di aver bisogno di dipendenti.

Dal 01/04/2010 potrai compiere queste operazioni tramite un’unica comunicazione telematica, utilizzando il software “ComUnica”. Potresti fare tutto da solo ma ti consiglio vivamente di affidarti ai professionisti abilitati come i Dottori Commercialisti per evitare blocchi al corretto iter istruttorio della tua pratica.

L’apertura della partita iva non è un atto meccanico. Prima dell’invio di questa richiesta in Agenzia delle Entrate, dovrai scegliere il codice ateco che fa al caso tuo ed il regime fiscale a cui ti sottoporrai per il pagamento delle tue tasse. Ad oggi ne esiste solo uno che ti permette di risparmiare in tasse e contributi inps, si chiama regime forfettario.

Cos’è la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per il commercio elettronico

Per poter iniziare il tuo commercio elettronico dovrai presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di residenza con la quale comunichi l’avvio di una nuova attività economica, il settore merceologico di appartenenza ed il sito internet. Imprescindibile è la sussistenza dei requisiti di capacità ed onorabilità del titolare del commercio elettronico, fra cui l’assenza di fallimenti, condanne penali ecc. È obbligatorio indicarne il dominio anche nel caso si vendessi tramite siti non di tua proprietà come E-Bay.

La segnalazione dovrà essere inviata al Comune di residenza entro 30 giorni dall’avvio dell’attività economica e, per il principio del silenzio assenso, in mancanza di alcuna comunicazione o richiesta del Comune, l’attività può essere espletata.

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Sul sito web cosa bisogna indicare?

Sulla home page del tuo negozio on line dovrai riportare una serie di informazioni di fondamentale importanza per una miglior tutela dell’utente finale cioè dl tuo acquirente.

In sintesi ti riporto gli obblighi informativi imposti dal D. Lgs. N. 70/2003:

  • nome, denominazione o ragione sociale;
  • domicilio o sede legale;
  • estremi che consentono di contattare rapidamente il titolare, compreso l’indirizzo e-mail;
  • numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o registro delle imprese;
  • elementi di individuazione dell’autorità di vigilanza qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
  • numero di partita Iva;
  • indicazione chiara dei prezzi e delle tariffe dei servizi, evidenziando se comprendono imposte e costi di consegna;
  • esistenza del diritto di recesso con le modalità per l’esercizio, o sue eventuali esclusioni;
  • informativa per la privacy, ai sensi dell’art. 10 della legge 675 del 1996.

Le leggi offrono una speciale protezione all’utente che acquista beni o servizi tramite un sito internet. I suoi diritti sono previsti dalla normativa sulle vendite a distanza (art. 5 d.lgs. n. 185/1999) che garantiscono al consumatore il diritto di trovare sul sito dove effettua gli acquisti delle precise e corrette informazioni. Ad esempio si dovranno indicare: termini e modalità di esercizio del diritto di recesso, possibilità di stampare le informazioni visualizzate o di poterle ricevere per mail.

Ovviamente l’attività di un sito e-commerce comporta la conclusione di contratti online ai quali si applicano le medesime norme che regolano i contratti realizzati tra persone compresenti.

Ti consiglio di leggere anche questo articolo “Aprire un negozio online in Italia: cinque passi fondamentali” in cui troverai validi consigli pratici per avviare un e-commerce.

Cosa accade sotto il punto di vista fiscale?

Esistono diverse forme di e-commerce e di soggetti che vi partecipano (B2B, B2C, ecc). Tale distinzione è di fondamentale importanza per l’individuazione della corretta disciplina fiscale da applicare alle diverse fattispecie.

Accenniamo brevemente alla distinzione tra:

  • Commercio elettronico indiretto (off line) ha per oggetto la vendita di beni fisici che verranno consegnati usando i metodi tradizionali mentre la cessione giuridica si perfezione per via telematica velocizzandone anche il pagamento. Un esempio tipico di e-commerce indiretto è il Dropshipping.
  • Commercio elettronico diretto (on line) ha per oggetto i beni immateriali o digitalizzati (informazioni, programmi, immagini, video ecc) ed è caratterizzato dal fatto che la transazione commerciale (cessione e consegna del bene) avviene unicamente per via telematica, attraverso la fornitura di prodotti virtuali non tangibili. I servizi ed i beni ceduti e dematerializzati, si considerano “consegnati” e quindi venduti quando arrivano al destinatario e scaricati tramite il download. Tali operazioni sono delle vere e proprie prestazioni di servizi. Un esempio tipico di questo e-commerce è la vendita degli InfoProdotti online. Se vuoi saperne di più, ho scritto un articolo per NomadiDigitali.it.

Nel commercio elettronico, i pagamenti ricevuti con bonifico bancario individuano il momento impositivo ai fini IVA così come stabilito da una disposizione ministeriale.

Normativa di riferimento del commercio elettronico:
D. Lgs. N. 70/2003
D. Lgs. N. 114/1998
D. Lgs. N. 185/1999
D. Lgs. N. 59/2010

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angela amato
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