Regime forfettario: Cosa cambia per chi lavora online

Regime Forfettario: cosa cambia per chi Lavora OnLine. Se sei un Professionista Online o un Commerciante in E-Commerce, questa guida fiscale risponderà ai diversi dubbi che hai sul nuovo Regime Agevolato. Chi può accedere alla tassazione agevolata al 15%? Quali sono i nuovi limiti di reddito da non superare?

Il Regime Forfettario che entra in vigore dal nuovo anno porta con sé delle novità anche per chi lavora online, Professionisti OnLine e Commercianti in E-Commerce diretto ed indiretto. Il “Forfettario” nasce nel 2016 in sostituzione al precedente Regime dei Minimi e Regime Agevolato ma con caratteristiche differenti. Il Regime Forfettario rimane l’unica scelta di risparmio sul panorama fiscale nazionale. Per il Professionista OnLine e il Commerciante in E-Commerce, avviare una nuova attività non sarà oneroso poiché le imposte da versare sono minime e non solo in fase di start up.

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Le semplificazioni fiscali e previdenziali del regime forfettario per Professionisti OnLine e Commercianti in E-Commerce. Queste sono le tasse a cui il freelance ed il commerciante sono soggetti:

  • imposta ridotta al 5% per le start up
  • imposta sostitutiva del 15% dal sesto anno di attività
  • nessuna Irap, Irpef e addizionali
  • riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti solo per la categoria degli Artigiani e Commercianti
  • non soggezione agli Studi di Settore
  • nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori ma solo di numerare progressivamente le fatture, certificare i corrispettivi e conservarli
  • sulle fatture non andrà addebitata l’Iva
  • nessuna la deduzione analitica di costi/spese (non si possono scaricare i costi dell’attività)

Per poter utilizzare il regime forfettario 2019, nell’anno solare precedente, si devono possedere una serie di requisiti:

  • compensi annui dell’attività non superiori al nuovo limite di € 65.000, valido per tutte le categorie reddituali;
  • lavoratori dipendenti (art. 49 TUIR) e percettori di redditi assimilati (art. 50 TUIR) ma che non esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. La condizione che tale reddito non superi i 30.000 euro lordi annui è stata nuovamente introdotta;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività in regime dei minimi nel 2015, è consentito l’accesso al regime forfetario start-up fino al 2019

Quali sono le novità del nuovo Regime Forfettario per Professionisti OnLine e Commercianti in E-Commerce? 

La Legge di Stabilità 2019 (ancora in approvazione) depenna due requisiti che, nell’anno d’imposta 2018, hanno precluso a molti l’accesso al regime agevolato. I requisiti che non sono più in vigore sono:

  • limite massimo di 5.000 euro a titolo di spese per lavoratori dipendenti e collaboratori;
  • costo complessivo in beni strumentali risultanti alla chiusura dell’esercizio non superiore a 20 mila euro;
  • il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilati non superi i 30.000 euro lordi annui.

Le novità normative apportate dalla Legge al Regime Forfettario riguardano:

  • il limite reddituale  innalzato ad Euro 65.000 per tutte le categorie economiche
  • le attività, raggruppate in codici ateco, mantengono le percentuali di redditività già in vigore nel 2018

Cosa significa quanto appena detto?

Il Professionista online oppure il Commerciante in E-Commerce che nel corso del 2018 abbiano già superato i limiti reddituali fissati per la propria categoria economica, non corrono il rischio di fuoriuscire dal Regime fiscale Forfettario. Il nuovo limite reddituale è fissato ad euro 65 mila mentre le imposte saranno versate in base alla percentuale di redditività già note.

Ad esempio, se i compensi ottenuti da un Professionista Online nell’anno 2018 ammontano a 60.000 euro, sarà possibile, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, determinare il reddito secondo il criterio del forfettario. I professionisti, sui compensi percepiti nel prossimo anno d’imposta, continueranno ad applicare il coefficiente di redditività del 78%.

Il regime forfettario può essere utilizzato anche dai Freelance Online cioè coloro che vogliano avviare una nuova attività autonoma. 

Se sei curioso di conoscere quali sono gli steps che il libero professionista freelance deve compiere per aprire la sua partita iva, ti consiglio di leggere “Freelance e partita iva. Gli adempimenti del libero professionista”. Ti aiuterà a capire quali sono gli adempimenti fiscali e previdenziali che ti aspettano nel caso volessi iniziare una tua attività da autonomo.

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Novità anche per le fattispecie di esclusione dal Regime Forfettario. Non può accedervi chi:

  • si avvale dei regimi speciali iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • il non residente nello Stato Italiano, ad  eccezione  di  chi è residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che produce nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • in via esclusiva o prevalente abbia effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di  fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/72, o di mezzi di  trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del DL 331/93, convertito in L. n. 427/93;
  • chi partecipa a società o associazioni professionali trasparenti, nonché a chi controlla società a responsabilità limitata che svolgano, però, un’attività riconducibile a quella della persona fisica.

Il Regime Forfettario, così come il Regime dei Minimi e di Vantaggio, è un regime naturale qualora il Lavoratore Autonomo o il Commerciante rispettino i requisiti richiesti.

Il Regime Forfettario può essere sfruttato a partire dal 1° gennaio senza necessità di effettuare alcuna comunicazione. Conseguentemente il Professionista Online oppure il Commerciante in E-Commerce che ha operato nel 2018 in regime forfettario, se al 01.01.2019 rispetta tutti i requisiti richiesti, può continuare ad operare in tale regime senza alcuna comunicazione. Sarà possibile continuare a fruire del regime forfettario anche dopo il compimento del 35° anno di età, applicando l’aliquota del 15 per cento.

Se vuoi capire come gestire l’Attività professionale in Regime Forfettario ed i Redditi che percepisci dallo sfruttamento del Diritto di Autore, ti consiglio di leggere questo articolo.

La Fattura elettronica sarà un nuovo adempimento anche per il Regime Forfettario?

Il nuovo anno fiscale porta con sé un’ulteriore novità: l’obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati, tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Tutte le fatture emesse da soggetti titolari di partita IVA, sia verso soggetti titolari di partita IVA (B2B) che verso soggetti non titolari di partita IVA (B2C), dovranno essere in formato elettronico.

I Professionisti OnLine e Commercianti in E-Commerce che lavorano il Regime forfettario, come dovranno comportarsi con la Fatturazione elettronica?

Alle semplificazioni fiscali enunciate nell’articolo, si aggiunge anche l’esonero dall’emissione di Fatturazione Elettronica in capo a tutti i soggetti “minori” cioè:

  • Contribuenti minimi di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Regime di Vantaggio)
  • Contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Regime Forfettario)

I contribuenti che gestiscono la propria fiscalità in base alle regole del Regime Forfettario dovranno, comunque, rapportarsi con la rivoluzione digitale del fisco, perché potranno risultare destinatari di e-fatture. La semplificazione è però parziale in quanto l’esonero dall’emissione della fattura elettronica non riguarda le prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In base alle disposizioni in vigore, i soggetti in Regime Forfettario e di Vantaggio non sono esonerati dall’obbligo di effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti digitali ricevuti ed inviati verso la PA.

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